Economia e ambiente

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16 aprile 2008

Centrale sul Poschiavino. L'interrogazione presentata.



Martedì 22 aprile p.v. Consiglio Comunale. All'ordine del giorno la risposta del Sindaco all'interrogazione presentata dal capogruppo della "Lista Villa di Tirano".

11 Commenti:

  • Alle 23 aprile 2008 alle ore 01:12, Anonymous Anonimo scrive…

    La replica del Sindaco è sintetizzabile nel concetto che l'argine è solo la parte di muro di sostegno dell'argine stesso e non l'intera struttura composta anche dalla sommità e dalla scarpata verso piano di campagna. Una posizione opposta tra le parti. Ovviamente nessun riferimento legislativo a giustificazione di questo, bensì solo motivazioni presuntivamente addotte dal responsabile competente del servizio regionale di cui non vi è traccia sui verbali perché, a dire del Sindaco, lo stesso ha espresso la volontà di non menzionare sui verbali tali motivazioni. Un modo singolare quello di rispondere mettendo sulla bocca di altri risposte di cui non vi è traccia scritta. Il normale cittadino deve saper interpretare i pareri altrimenti stia zitto. La faccenda viene affrontata da questa amministrazione comunale con la semplificazione giustificata dall'ignoranza delle norme e la cieca fiducia sull'operato degli altri. Ci si deresponsabilizza lasciando agli altri il carico delle responsabilità. Non vi sono agli atti, a tutt'oggi, documenti che dimostrino l'esistenza di verifiche idrauliche; il sindaco non ha dato notizia nè di date nè di protocolli con cui eventuali atti di questo genere siano stati contrassegnati e portati a pubblica conoscenza. Sarebbe grave se all'improvviso comparissero senza che ne sia svelata traccia sui verbali delle commissioni della conferenza di servizi. Su questi blog provvederemo a pubblicare, nei prossimi giorni, in sequenza tutte le normative di riferimento a sostegno di quelli che sino ad oggi abbiamo diplomaticamente definito dubbi ma che costituiscono la corretta interpretazione delle norme così come interpretate dalla giurisprudenza corrente e dalle deliberazioni di giunta regionale lombarda. Una cosa è chiara la scelta di caricare le infrastrutture sull'argine del Poschiavino non sono di natura tecnica ma sono una precisa scelta voluta dal Sindaco e dalle Amministrazioni Comunali succedutesi in questi anni. Vedremo di dimostrare nel dettaglio perché queste scelte sono da considerarsi non conformi alla normativa vigente.

     
  • Alle 23 aprile 2008 alle ore 08:12, Anonymous Anonimo scrive…

    TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
    LOC. ROMA
    COD. PAR. 718
    SENT. N. 00146 DEL 12/11/2003
    PRES. Grieco REL. Buonvino PARTI: A.G.E. C/ Reg. siciliana
    068000 DEMANIO - IN GENERE (CARATTERI INDIVIDUANTI DELLA DEMANIALITA'
    DEI BENI) - 1) Demanio e patrimonio - Demanio idrico - Argini e sponde
    - Divieto di nuove costruzioni - Art. 96 lett. f) T.U. n. 523 del 1904 -
    Misurazione - Dal piede esterno dell'argine; 2) Demanio idrico - Argini
    e sponde - Divieto di nuove costruzioni - Art. 96 lett. f) T.U. n. 523
    del 1904 - Inderogabilita'.
    TESTO UNICO DEL 25/7/1904 NUM. 523 ART. 96 COMMA LETT. F
    L'art. 96 lett. f) T.U. 25 luglio 1904 n. 523, nello stabilire la distan-
    za di dieci metri dall'argine dei fiumi per introdurre il divieto di ivi
    realizzare costruzioni, avendo la finalita' di assicurare un agevole acces-
    so agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi, di qualsiasi
    natura, e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di eson-
    dazioni, va interpretato nel senso che la distanza deve essere calcolata
    dal piede esterno dell'argine stesso e non da quello interno. Il divieto di
    costruzione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'ac-
    qua, contenuto nell'art. 96 lett. f) T.U. 25 luglio 1904 n. 523, ha carat-
    tere inderogabile; pertanto, e' irrilevante il fatto che il corso d'acqua
    interessato sia quasi sempre asciutto. (Massima a cura della rivista sot-
    toindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedi-
    mento e per l'eventuale annotazione).
    RIV. IL CONSIGLIO DI STATO, 2003,, 2139

     
  • Alle 23 aprile 2008 alle ore 08:17, Anonymous Anonimo scrive…

    TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
    LOC. ROMA
    COD. PAR. 718
    SENT. N. 00140 DEL 14/10/2003
    PRES. Grieco REL. Buonvino PARTI: M.B.A. C/ Reg. Siciliana
    068000 DEMANIO - IN GENERE (CARATTERI INDIVIDUANTI DELLA DEMANIALITA'
    DEI BENI) - 1) Demanio e patrimonio - Demanio idrico - Demanio fluvia-
    le - Argini e sponde - Divieto di nuove costruzioni - Art. 96 lett. f)
    T.U. n. 523 del 1904 - Misurazione - Dal piede esterno dell'argine; 2)
    Demanio idrico - Demanio fluviale - Argini e sponde -Divieto di nuove
    costruzioni - Art. 96 lett. f) T.U. n. 523 del 1904 - Inderogabilita' -
    Fattispecie.
    TESTO UNICO DEL 25/7/1904 NUM. 523 ART. 96 COMMA LETT. F
    L'art. 96 lett. f) T.U. 25 luglio 523, nello stabilire la distanza di
    dieci metri dall'argine dei fiumi per introdurre il divieto di ivi realiz-
    zare costruzioni, avendo la finalita' di assicurare un agevole accesso agli
    argini in caso di interventi da effettuare su di essi, di qualsiasi natura,
    e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni,
    va interpretato nel senso che la distanza deve esser calcolata dal piede
    esterno dell'argine stesso e non da quello interno. Il divieto di costru-
    zione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua,
    contenuto nell'art. 96 lett. f) T.U. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere
    inderogabile; pertanto, e' assolutamente irrilevante il fatto che il corso
    d'acqua interessato sia quasi sempre asciutto. (Massima a cura della ri-
    vista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
    provvedimento e per l'eventuale annotazione).
    RIV. IL CONSIGLIO DI STATO, 2003,, 1885

     
  • Alle 23 aprile 2008 alle ore 08:29, Anonymous Anonimo scrive…

    TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
    LOC. ROMA
    COD. PAR. 718
    SENT. N. 00031 DEL 10/02/1999 PROC.N. 00116 DEL 1996
    PRES. Pieri REL. Chiarenza Millemaggi Cogliani EST. Chiarenza Millemaggi
    Cogliani PARTI: Cesana C/ Regione Lombardia
    DISP: Sentenza
    068000 DEMANIO - IN GENERE (CARATTERI INDIVIDUANTI DELLA DEMANIALITA'
    DEI BENI) - Demanio e patrimonio - Demanio idrico - Vincolo di inedi-
    ficabilita' ex art. 96 RD. n.523 del 1904 - Conseguenze - In tema di sa-
    natoria di abusi edilizi ex legge n. 47 del 1985.
    R. D. DEL 25/7/1904 NUM. 523 ART. 96 COMMA LETT. F
    L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 33
    Il divieto di costruzione di manufatti a una certa distanza dagli argini
    dei corsi d'acqua, contenuto nell'art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio
    1904 n. 523 ha carattere inderogabile; ne consegue che, nella ipotesi di
    costruzione abusiva realizzata in contrasto con il suddetto divieto, trova
    applicazione l'art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul condono edi-
    lizio, il quale contempla, appunto i "vincoli di inedificabilita''", inclu-
    dendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di e-
    dificare in determinate aree, le quali non ostano alla sanatoria soltanto
    nella ipotesi che siano state emanate successivamente all'esecuzione
    dell'opera abusiva. (Massima ufficiale).

     
  • Alle 23 aprile 2008 alle ore 16:13, Anonymous Anonimo scrive…

    I trentini, spesso presi a modello in numerosi loro approcci ai problemi legati alla natura ed all'ambiente, in tema di argini hanno dato queste interpretazioni alla normativa nazionale vigente, regolando le distanze chiarendole con disegni facilmente leggibili. Vedi disegno A e disegno B

     
  • Alle 30 aprile 2008 alle ore 00:19, Anonymous Anonimo scrive…

    Leggendo il tutto, deduco che le nozioni di legalità succitate, nulla hanno a che fare con l' opera che il Vostro sindaco và garantendo, Lui è nel giusto , considerato che le opere vengono realizzate all'interno dell' argine e quindi ben distanti dalle fasce di rispetto, creando un vero e proprio rinnovo dell' opera di difesa, rinforzandola, potenziandola e rendendola doppiamente opera di UTILITà Pubblica.
    A suffragare tutto questo anche la relazione verbale del saggio e tecnico rappresentante della sicurezza idraulica.
    Cosa volete di più un luc ano !
    Dimenticavo, l' accesso alle opere d' argine, dopo i lavori è assolutamente superfluo, considerato i benefici ottenuti.

     
  • Alle 30 aprile 2008 alle ore 19:03, Anonymous Anonimo scrive…

    Il Servizio Tecnico Bacino Reno chiarisce alcune norme in materia di polizia idraulica .

     
  • Alle 1 maggio 2008 alle ore 11:59, Anonymous Anonimo scrive…

    Alcune foto dell'alluvione 1987 sugli argini del Poschiavino: i civili e i militari

     
  • Alle 3 giugno 2008 alle ore 09:38, Anonymous Anonimo scrive…

    Regio decreto 25 luglio 1904, n.523

    Testo unico sulle opere idrauliche

    art. 100

    "I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali."

     
  • Alle 3 giugno 2008 alle ore 22:51, Anonymous Anonimo scrive…

    R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (1).
    Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (2).
    __________________
    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1904, n. 176.

    Capo II - Delle contravvenzioni

    art. 141. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta
    di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica
    acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

     
  • Alle 8 marzo 2009 alle ore 12:35, Anonymous Anonimo scrive…

    A cosa servono, leggi e decreti di qualità e saggezza, se chi li deve applicare non li capisce?
    Se questi avessero un posto di lavoro diverso e serio, sarebbero già morti di fame!
    Ma da noi diventeno divini, profetici ed ecologici.
    Rimane un dubbio, ma a cosa serve quello Stato, con una Costituzione invidiabile e tante leggi se poi ognuno fà da sè?

     

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